Il Consiglio di Stato conferma l’inclusione dagli Uffici scolastici per coloro che sono in attesa del riconoscimento della specializzazione del sostegno in Spagna.

Il Tar del Lazio continua a pronunciarsi positivamente a favore degli specializzandi in Spagna e ha così sospeso i provvedimenti degli Uffici scolastici provinciali che avevano decretato il depennamento degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia dei soggetti specializzati all’estero, in base a quanto stabilito dalla nota MUR 25348 del 17 agosto 2021. Suddetta no tainteressa tutti gli specializzandi provenienti dalla Spagna e dalla Romania, è stata di fatto applicata direttamente dai dirigenti scolastici che sono persino giunti a decretare l’invalidità del titolo estero senza attendere l’esito del procedimento di riconoscimento, a discapito delle regole sul procedimento amministrativo e le tutele del cittadino, quest’ultimi.

Il TAR del Lazio ha così affermato l’annullamento degli atti impugnati, sottolineando l’irrilevanza della nota che, di per sé, non risulta sufficiente a ritenere invalido un titolo che è stato acquisito all’interno dell’Unione Europea.

Per l’avvocato, vincitore di diversi ricorsi al TAR avverso tali depennamenti e responsabile dell’area legale della MINERVA ITALIAN SERVICE Formazione (ente specializzato in procedure di riconoscimento e formazione all’estero), le ultime pronunce del Consiglio di Stato non fanno altro che confermare l’illegittimità di quanto asserito dal MUR che, ad oggi, non ha ancora emesso una decisione di rigetto del titolo di specializzazione al sostegno conseguito in Spagna.

A dire del legale, il Ministero ad oggi non ha applicato in concreto la nota e si dubita della sua legittimità e del suo contenuto e che ha avuto il solo scopo di ostacolare la libera circolazione dei lavoratori nell’UE, disincentivando la formazione all’estero, spingendosi a dichiarare improcedibili, persino, le domande di riconoscimento delle specializzazione dispensate dall’Universidad Cardenal Herrera – CEU, istituto universitario tra più prestigiosi della Spagna e che vanta centinaia di decreti di riconoscimento di abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria ottenuti in Spagna e riconosciuti dalla stesso Miur. Il Consiglio di Stato ha altresì ammesso la competenza del Giudice Amministrativo della regione di appartenenza a decidere su tali questioni, rifiutando l’orientamento espresso dai diversi TAR regionali che, in un primo momento, hanno declinato la propria competenza a favore del Giudice Ordinario, ma vieppiù fa presente ancora una volta l’Avv. Pellicanò che tale vittoria si aggiunge alle recenti pronunce dei giudici amministrativi a favore degli specializzandi all’estero, difatti il Ministero non potrà più negare la propria competenza a decidere, né potrà richiedere l’acreditacion per le specializzazioni al sostegno, dovendo quindi attenersi ai contenuti del corso e applicando eventualmente delle misure compensative, come previsto dalla normativa europea e italiana.